La Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1 "Disposizioni per l'attivazione ed il funzionamento della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari" prevede all'art. 7, comma 3, che la Corte emetta un regolamento al fine di stabilire e regolare ulteriori poteri del Presidente, oltre a quelli già stabiliti dalla Legge, "ivi compreso quello di regolare il ricorso al consilium sapientis, nominato tra esperti di chiarissima fama per il trust e i rapporti fiduciari i e quelli attribuiti dal decreto delegato emesso ai sensi dellarticolo 8".
Il comma 4 dell'art. 7 della stessa Legge Qualificata prevede che "Al fine di individuare gli esperti di cui al precedente comma 3) lUfficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, entro sessanta giorni dallinsediamento della Corte, provvede alla redazione di un apposito albo che sarà sottoposto al Consiglio Grande e Generale per la presa datto".
Il consilium sapientis viene richiesto dal Giudice di Appello (art.11 comma 5 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128) in caso di appello, "individuando il sapiente nellalbo redatto in forza dellarticolo 7, comma 4 della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1 Disposizioni per lattivazione ed il funzionamento della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari. Il Giudice dAppello individuerà un unico sapiente, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato reso da un singolo Giudice, ovvero un collegio composto di tre sapienti, nel caso sia stato reso da un collegio o in piena Corte".
Il Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 18 marzo 2015, ha preso atto dellalbo degli Esperti per il consilium sapientis di cui fanno parte i professori:
Curricula dei Sapientes